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Normativa colonnine di ricarica: applicazione, obblighi e sanzioni
Le colonnine di ricarica sono ormai un’infrastruttura chiave della mobilità elettrica in Italia. Installarle però non significa solo innovare: occorre rispettare regole precise e aggiornate. Dal 2025 la normativa definisce obblighi chiari per imprese, PA, condomìni e privati, con sanzioni in caso di irregolarità.
In questa guida spieghiamo chi deve adeguarsi, quali sono gli obblighi e come installare in modo conforme.

Normativa colonnine di ricarica, disposizioni nazionali
Le leggi valide in Italia sono in linea con le fonti europee, in particolare con il Regolamento 1804 del 2023 (entrato in vigore il 13 settembre 2023 al posto della Direttiva UE 94 del 2014). Tra le normative di riferimento occorre ricordare il Decreto Legislativo 257/2016, il D.Lgs. 48/2020, la Circolare 2 del 5/11/2018 e il Decreto Semplificazione 2020 (convertito in Legge 120/2020).
Tali normative definiscono i requisiti minimi per l’installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche, applicabili sia in edifici non residenziali sia in nuove costruzioni e condomini. Dal 2024, numerose regioni italiane – tra cui la Lombardia – hanno introdotto linee guida operative aggiuntive per facilitare l’adeguamento normativo dentro i condomini, soprattutto per le autorimesse, semplificando l’iter autorizzativo previsto dalla normativa CEI.
Il primo serviva a preparare i seguenti tipi di strutture al montaggio delle infrastrutture di ricarica:
- non residenziali con superficie agibile minima di 500 m²
- nuovi edifici con almeno 10 unità immobiliari e 20% dei posti adibiti al parco veicoli
- in ristrutturazione del 50% e oltre dell’area lorda, con interventi compresi sull’impianto elettrico.
Il D.Lgs. 48/2020, valido a decorrere dall'11 giugno 2020, estende l'obbligo d'installazione dei sistemi di ricarica per vetture ad altri contesti.
Ecco su quali parcheggi si applica:
- quelli con almeno 10 posti auto per i complessi edilizi di nuova costruzione
- tutte le realtà residenziali condivise già esistenti
- edifici non residenziali con almeno 20 posti auto, con obbligo d’adeguamento entro il 1° gennaio 2025. Dal 1° gennaio 2027, negli edifici non residenziali con più di 20 posti auto: almeno 1 punto di ricarica ogni 10 posti auto (con eventuali proroghe particolari previste dalla EPBD recepita).
- superfici con destinazione non residenziale che impiegano oltre il 20% dell’area a parcheggio
- autorimesse e parcheggi esterni oggetto di interventi di ristrutturazione, anche se parziale.
Quanto alla Circolare dei Vigili del Fuoco, definisce i requisiti da rispettare per non aumentare il rischio d'incendio e di esplosione. Questa è valida in condomini, aziende e altri posti ivi menzionati. La Legge 120/2020, infine, stabilisce che l'installazione di una stazione di ricarica nelle aree ad accesso libero è un'attività svincolata dalla richiesta di permessi, pertanto rientra nella libera edilizia.
Le disposizioni sono valide sia in contesti pubblici che privati, con impatti diretti per chi realizza nuove costruzioni o adegua strutture preesistenti alla mobilità sostenibile. Questo quadro normativo rappresenta il fulcro della disciplina nazionale, pensata per armonizzare le direttive UE con le esigenze degli edifici e degli utenti finali nelle installazioni di colonnine per veicoli elettrici.
| Normativa | Entrata in vigore | Ambito di applicazione |
|---|---|---|
| Decreto Legislativo 257/2016 | 30/12/2016 | Edifici nuovi e ristrutturati con requisiti minimi |
| Circolare dei VV.FF. 5/11/2018 | 05/11/2018 | Parcheggi con ≥10 posti, realtà residenziali e non |
| D.Lgs. 48/2020 | 11/06/2020 | Sicurezza antincendio in installazioni domestiche e aziendali |
| Legge 120/2020 (Decreto Semplificazione) | 14/09/2020 | Rimozione vincoli edilizi per colonnine in spazi ad accesso pubblico |
Confronto normativa Italia vs. Europa
Per comprendere meglio i riferimenti legislativi italiani, ecco un riepilogo delle principali differenze rispetto alla normativa europea:
| Ambito | Regole UE | Specificità italiane |
|---|---|---|
| Tipologia edifici | Nuove costruzioni non residenziali | Estensione a ristrutturazione ≥50% e immobili preesistenti |
| Accesso pubblico | Installazione semplificata | Permesso abolito in spazi pubblici (Legge 120/2020) |
| Parcheggi condominiali | Requisiti generali | Linee guida regionali e riferimenti CEI (es. autorimesse in Lombardia) |
Gli standard applicabili a punti e stazioni di ricarica
Il punto di ricarica si può installare in luoghi privati, aziende e spazi con ingresso consentito al pubblico. Nel primo caso può trattarsi di edifici nuovi o già costruiti come condomini, villette mono-familiari e pluri-familiari, con montaggio in aree private (box o parcheggio all'aperto) e condivise (parco auto condominiale).
Per dare il via ai lavori è indispensabile avere i seguenti documenti:
- SCIA (nulla osta per la realizzazione)
- stima dei costi (impianto, esercizio, manutenzione)
- generalità del soggetto incaricato della gestione e della manutenzione
- numero di colonnine
- progetto tecnico (corredato di calendario, segnaletica verticale e orizzontale, foto prima dell'inizio, inquadramento territoriale, particolari relativi all'installazione e alla costruzione).
I punti di ricarica devono rispettare i criteri previsti dalla normativa CEI per colonnine auto elettriche, con riferimento alle sezioni 64-8.722 e agli standard IEC. In particolare, la norma IEC 61851-1 si applica ai punti di ricarica con collegamento permanente alla rete AC, mentre a comunicazione EV-colonnina è disciplinata da ISO 15118 (Plug&Charge, V2G); la IEC 61851-1 riguarda i sistemi di ricarica conduttiva; IEC 63110-1:2022 copre la gestione dell’infrastruttura.
| Standard | Tipologia | Caratteristiche |
|---|---|---|
| IEC 61850 | Comunicazione | Controllo e monitoraggio intelligente |
| IEC 61851-1 | Ricarica AC | Sistema collegato permanentemente alla rete |
| CEI 64-8 sez.722 | Impianto elettrico | Prescrizioni per punti di ricarica in ambito domestico e pubblico |
Ricarica di veicoli elettrici, le sanzioni per non ottemperanza ai regolamenti
Il mancato rispetto della normativa sulle colonnine di ricarica da parte di tecnici e costruttori può portare all'interruzione delle attività nelle stazioni di ricarica già avviate e alla sospensione coattiva dei lavori quando l'area sia ancora in fase di realizzazione.
Il Decreto Semplificazioni, infine, definisce i criteri per la sosta negli stalli destinati alla ricarica. Negli stalli di ricarica la sosta è consentita solo durante la ricarica. Possono essere applicate tariffe disincentivanti oltre 1 ora dal termine della ricarica; il limite non vale 23-7 salvo HPC. Sanzioni: 87–345 € (auto) e 41–168 € (2 ruote), con possibile rimozione.
Chi non rispetta la disposizione è passibile di segnalazione alla Polizia Municipale. La multa ammonta a 41-168 € al giorno per i veicoli a due ruote e sale a 87-345 € per le vetture a 4 ruote, sempre su base giornaliera. Quanto appena affermato vale anche per auto e moto elettriche.
Differenze significative emergono anche a livello territoriale. La normativa per le colonnine auto elettriche in Lombardia prevede ad esempio l’obbligo di adesione a registri regionali per colonnine ad alta potenza, con tempistiche più stringenti rispetto ad altre aree.
| Violazione | Contesto | Sanzioni (€) |
|---|---|---|
| Sosta oltre limiti orari | Stallo pubblico | 87 - 345 € (auto), 41 - 168 € (moto) |
| Mancata dichiarazione di conformità | Privato / tecnico installatore | da 1.000 a 9.000 € |
| Installazione senza SCIA | Pubblico/privato | Interruzione lavori + sanzioni locali |
| Impianto non registrato (es. Lombardia) | Colonnine pubblico uso | Inibizione esercizio + sanzioni da normativa regionale |
Cosa ricordare
La normativa sulle colonnine di ricarica per veicoli elettrici si evolve rapidamente per sostenere l’obiettivo della mobilità sostenibile. Comprendere gli obblighi nazionali, le regole regionali e le responsabilità per condomini, autorimesse e imprese è oggi più che mai necessario.
Grazie alle nuove disposizioni e alla crescente interoperabilità dei sistemi, è possibile installare impianti a norma CEI in ogni tipo di edificio, riducendo il rischio di sanzioni e ottimizzando l’accesso alle colonnine per i propri utenti.
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