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Normativa colonnine di ricarica: applicazione, obblighi e sanzioni

Tempo di lettura: 8 min

 

Nel contesto della transizione energetica e della crescente diffusione dei veicoli elettrici, le colonnine di ricarica sono diventate un’infrastruttura strategica per il futuro della mobilità in Italia. Tuttavia, installarle non significa solo contribuire all’innovazione: comporta anche il rispetto di una normativa sempre più precisa e aggiornata.

Dal 2024, nuove disposizioni legislative stabiliscono obblighi chiari per imprese, enti pubblici e privati che vogliono adeguarsi alla mobilità sostenibile. In questo articolo analizziamo in modo dettagliato quali sono gli obblighi previsti dalla legge, chi deve conformarsi e quali sanzioni rischia chi non lo fa.

Che si tratti di un’attività commerciale, di un condominio o di un’amministrazione pubblica, conoscere le regole è oggi fondamentale per evitare errori costosi e garantire un’installazione conforme. Scopri cosa prevede la normativa italiana aggiornata e preparati ad agire in piena regola.

Normativa colonnine di ricarica, disposizioni nazionali

Normativa colonnine di ricarica, disposizioni nazionali

Le leggi valide in Italia sono in linea con le fonti europee, in particolare con il Regolamento 1804 del 2023 (entrato in vigore il 13 settembre 2023 al posto della Direttiva UE 94 del 2014). Tra le normative di riferimento occorre ricordare il Decreto Legislativo 257/2016, il D.Lgs. 48/2020, la Circolare 2 del 5/11/2018 e il Decreto Semplificazione 2020 (convertito in Legge 120/2020).

Il primo serviva a preparare i seguenti tipi di strutture al montaggio delle infrastrutture di ricarica:

  • non residenziali con superficie agibile minima di 500 m²
  • nuovi edifici con almeno 10 unità immobiliari e 20% dei posti adibiti al parco veicoli
  • in ristrutturazione del 50% e oltre dell’area lorda, con interventi compresi sull’impianto elettrico.

Il D.Lgs. 48/2020, valido a decorrere dall'11 giugno 2020, estende l'obbligo d'installazione dei sistemi di ricarica per vetture ad altri contesti.

Ecco su quali parcheggi si applica:

  • quelli con almeno 10 posti auto per i complessi edilizi di nuova costruzione
  • tutte le realtà residenziali condivise già esistenti
  • edifici non residenziali con almeno 20 posti auto, con obbligo d’adeguamento entro il 1° gennaio 2025
  • superfici con destinazione non residenziale che impiegano oltre il 20% dell’area a parcheggio
  • autorimesse e parcheggi esterni oggetto di interventi di ristrutturazione, anche se parziale.

Quanto alla Circolare dei Vigili del Fuoco, definisce i requisiti da rispettare per non aumentare il rischio d'incendio e di esplosione. Questa è valida in condomini, aziende e altri posti ivi menzionati. La Legge 120/2020, infine, stabilisce che l'installazione di una stazione di ricarica nelle aree ad accesso libero è un'attività svincolata dalla richiesta di permessi, pertanto rientra nella libera edilizia.

Le disposizioni sono valide sia in contesti pubblici che privati, con impatti diretti per chi realizza nuove costruzioni o adegua strutture preesistenti alla mobilità sostenibile. Questo quadro normativo rappresenta il fulcro della normativa sull’installazione delle colonnine per auto elettriche in Italia, pensata per armonizzare le direttive UE con le esigenze degli edifici e degli utenti finali.

NormativaEntrata in vigoreAmbito di applicazione
Decreto Legislativo 257/2016 30/12/2016 Edifici nuovi e ristrutturati con requisiti minimi
D.Lgs. 48/2020 11/06/2020 Parcheggi con ≥10 posti, realtà residenziali e non
Circolare dei VV.FF. 5/11/2018 05/11/2018 Sicurezza antincendio in installazioni domestiche e aziendali
Legge 120/2020 (Decreto Semplificazione) 14/09/2020 Rimozione vincoli edilizi per colonnine in spazi ad accesso pubblico

 

Gli standard applicabili a punti e stazioni di ricarica

Il punto di ricarica si può installare in luoghi privati, aziende e spazi con ingresso consentito al pubblico. Nel primo caso può trattarsi di edifici nuovi o già costruiti come condomini, villette mono-familiari e pluri-familiari, con montaggio in aree private (box o parcheggio all'aperto) e condivise (parco auto condominiale).

Per dare il via ai lavori è indispensabile avere i seguenti documenti:

  • SCIA (nulla osta per la realizzazione)
  • stima dei costi (impianto, esercizio, manutenzione)
  • generalità del soggetto incaricato della gestione e della manutenzione
  • numero di colonnine
  • progetto tecnico (corredato di calendario, segnaletica verticale e orizzontale, foto prima dell'inizio, inquadramento territoriale, particolari relativi all'installazione e alla costruzione).

Riguardo ad imprese e aree private ad accesso pubblico, l'infrastruttura può trovarsi in parcheggi o garage annessi al complesso edile di riferimento. Sul territorio italiano gli impianti per la ricarica dei veicoli elettrici devono essere conformi almeno al Modo 3 della Normativa Internazionale IEC 61850 (in particolare IEC 61851-1), cioè sistemi a corrente alternata con allacciamento permanente alla rete elettrica.

Lo standard IEC 61850 garantisce interoperabilità, sicurezza e controllo intelligente delle comunicazioni tra veicolo, rete e sistema di gestione. Questa norma è un elemento chiave della normativa CEI relativa alle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici.

In particolare, il collegamento tra colonnina e vettura deve soddisfare 3 condizioni:

  • garantire continuità con il conduttore di protezione
  • attivare le funzionalità di controllo
  • permettere un inserimento agevole dei connettori.
StandardTipologiaCaratteristiche
IEC 61850 Comunicazione Controllo e monitoraggio intelligente
IEC 61851-1 Ricarica AC Sistema collegato permanentemente alla rete
CEI 64-8 sez.722 Impianto elettrico Prescrizioni per punti di ricarica in ambito domestico e pubblico

Gli spazi pubblici e quelli adibiti alle flotte aziendali non necessitano di permessi comunali per essere realizzati.

 

Obblighi di installatori e operatori

Avere una colonnina di ricarica a portata di mano presenta vantaggi come la disponibilità immediata di energia elettrica e la velocità delle operazioni. Tuttavia, montaggio e mantenimento comportano dei doveri da parte di installatori e aziende fornitrici del servizio.

Gli obblighi riguardano, in gran parte, la prevenzione di esplosioni e incendi. Il rischio maggiore è relativo alle autorimesse con superficie pari o superiore a 300 m², anche se non è più alto in presenza di auto elettriche. Fanno fede la Dichiarazione di Conformità dell'Installatore per spazi aperti e unità immobiliari private (come da D.M. 37 del 22 gennaio 2008) e il Regolamento Prevenzione Incendi per i condomini.

Installatori e tecnici devono quindi rispettare l’obbligo di installazione delle colonnine di ricarica per auto elettriche secondo rigidi criteri di conformità. Anche in caso di strutture come autorimesse, ove si applica una normativa per l’installazione delle colonnine in autorimessa, sono raccomandati dispositivi di sicurezza specifici come ventilazioni forzate o estintori automatici.

In merito alla già citata Circolare dei Vigili del Fuoco (valida su un orizzonte più ampio), tecnici e società fornitrici devono lavorare per soddisfare alcuni requisiti.

Ecco quali sono:

  • ammissione dei Modi 3 e 4 di ricarica
  • collocazione di estintori portatili
  • segnaletica area di ricarica
  • pulsante di sgancio dalla rete per le emergenze
  • documentazione a portata di mano
  • veicoli sottoposti regolarmente a revisioni e manutenzioni.
ObbligoDescrizione
Progetto esecutivo Conformità con standard tecnici e layout elettrico
Dichiarazione di conformità D.M. 37/08 obbligatorio per privati e professionisti
Dispositivi di sicurezza Estintori e scarico emergenza rete
Criteri autorimesse Applicazione norme aggiuntive per ambienti chiusi ≥300 m²

Obblighi degli installatori

Gli installatori delle colonnine elettriche sono elettricisti abilitati all'esercizio della professione e, preferibilmente, autorizzati dalla società fornitrice del servizio.

In particolare, devono attenersi alle seguenti regole per il montaggio:

  • rispetto dei requisiti tecnici e relativi alla sicurezza
  • rilascio di certificazioni emesse da un ente riconosciuto nel settore.

L'aderenza al progetto assicura un corretto dimensionamento del sistema elettrico in base agli spazi, un buon funzionamento e una lunga vita all'impianto. Inoltre tutela gli utilizzatori da eventuali pericoli per la salute (ad esempio, le scosse elettriche) e per l'ambiente circostante (incendi in primis).

Il secondo punto è strettamente collegato al primo, poiché rappresenta una garanzia per consumatori, amministratori e titolari di aziende. Solo grazie al benestare di organismi accreditati è possibile immettere sul mercato dei dispositivi sicuri, dopo una serie di test e controlli di qualità accurati.

Obblighi delle imprese fornitrici

Anche le imprese operanti nel settore devono offrire delle garanzie ai clienti, a partire da un'adeguata fornitura di energia elettrica e dall'immissione sul mercato di macchinari all'avanguardia.

Ecco le garanzie indispensabili:

  • manutenzione e sicurezza nelle stazioni di ricarica
  • informazioni corrette, chiare ed esaurienti su modalità e regole d'impiego.

La validità di un servizio si riconosce dalla tempestività del customer care e dall'efficienza degli interventi correttivi (nel momento in cui si verifica un guasto) e preventivi (al fine di evitare avarie sul nascere). Ma la tutela dei consumatori si estende all'abbattimento di altri rischi, quali la manomissione dei sistemi di pagamento, i furti di energia e la violazione dei dati.

Ogni regione italiana può introdurre requisiti specifici sulla base di regolamenti territoriali, rendendo fondamentale per le aziende garantire la piena aderenza alla normativa regionale sulle colonnine per veicoli elettrici. Una corretta comunicazione e l’adeguamento ai regolamenti locali consentono di assicurare una gestione uniforme e legalmente conforme in ogni area.

AreaObblighi regionali
Lombardia Registrazione impianti e adesione a bandi per punti ultrarapidi
Emilia-Romagna Adempimenti tecnico-amministrativi per impianti pubblici/piattaforme interoperabili
Campania Obbligo di segnaletica e collaudo rapido con comunicazione ad ARPAC
Toscana Integrazione con sistemi smart city e reti elettriche intelligenti

Ricarica di veicoli elettrici, le sanzioni per non ottemperanza ai regolamenti

Il mancato rispetto della normativa sulle colonnine di ricarica da parte di tecnici e costruttori può portare all'interruzione delle attività nelle stazioni di ricarica già avviate e alla sospensione coattiva dei lavori quando l'area sia ancora in fase di realizzazione.

Il Decreto Semplificazioni, infine, definisce i criteri per la sosta negli stalli destinati alla ricarica. Ogni vettura può accedere gratuitamente alla colonnina per un periodo massimo di 60 minuti consecutivi tra le 7 del mattino e le 23 di sera, mentre per il resto del tempo il limite decade.

Chi non rispetta la disposizione è passibile di segnalazione alla Polizia Municipale. La multa ammonta a 41-168 € al giorno per i veicoli a due ruote e sale a 87-345 € per le vetture a 4 ruote, sempre su base giornaliera. Quanto appena affermato vale anche per auto e moto elettriche.

Cosa ricordare

La normativa in materia di colonnine di ricarica rappresenta un punto cardine per l’infrastruttura della mobilità elettrica. Conoscere leggi, standard tecnici e obblighi regionali aiuta le aziende, gli installatori e i gestori a offrire soluzioni sicure, sostenibili e in linea con le direttive europee. Comprendere in che modo si articola la pianificazione, l’autorizzazione e la verifica degli impianti di ricarica consente di accelerare la transizione ecologica e accedere a vantaggi economici e normativi.

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Dal 2024, nuove disposizioni legislative stabiliscono obblighi chiari per imprese, enti pubblici e privati che vogliono adeguarsi alla mobilità sostenibile. In questo articolo analizziamo in modo dettagliato quali sono gli obblighi previsti dalla legge, chi deve conformarsi e quali sanzioni rischia chi non lo fa.