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Normativa colonnine di ricarica: applicazione, obblighi e sanzioni

Tempo di lettura: 6 min

Normativa colonnine di ricarica, disposizioni nazionali

Le leggi valide in Italia sono in linea con le fonti europee, in particolare con il Regolamento 1804 del 2023 (entrato in vigore il 13 settembre 2023 al posto della Direttiva UE 94 del 2014). Tra le normative di riferimento occorre ricordare il Decreto Legislativo 257/2016, il D.Lgs. 48/2020, la Circolare 2 del 5/11/2018 e il Decreto Semplificazione 2020 (convertito in Legge 120/2020).

Il primo serviva a preparare i seguenti tipi di strutture al montaggio delle infrastrutture di ricarica:

  • non residenziali con superficie agibile minima di 500 m2
  • nuovi con almeno 10 unità immobiliari e 20% dei posti adibiti al parco veicoli
  • in ristrutturazione sul 50% e oltre l'area lorda, con interventi previsti anche per l'impianto elettrico.

Il D.Lgs. 48/2020, valido a decorrere dall'11 giugno 2020, estende l'obbligo d'installazione dei sistemi di ricarica per vetture ad altri contesti.

Ecco su quali parcheggi si applica:

  • quelli con almeno 10 posti auto per i complessi in costruzione
  • tutte le realtà residenziali condivise pre-esistenti
  • edifici non residenziali con minimo 20 posti (con adeguamento entro il 1 gennaio 2025)
  • oltre il 20% dell'area per le aree non residenziali
  • luoghi in cui è in programma una ristrutturazione del garage esterno o del parcheggio stesso.

Quanto alla Circolare dei Vigili del Fuoco, definisce i requisiti da rispettare per non aumentare il rischio d'incendio e di esplosione. Questa è valida in condomini, aziende e altri posti ivi menzionati. La Legge 120/2020, infine, stabilisce che l'installazione di una stazione di ricarica nelle aree ad accesso libero è un'attività svincolata dalla richiesta di permessi, pertanto rientra nella libera edilizia.

Gli standard applicabili a punti e stazioni di ricarica

Il punto di ricarica si può installare in luoghi privati, aziende e spazi con ingresso consentito al pubblico. Nel primo caso può trattarsi di edifici nuovi o già costruiti come condomini, villette mono-familiari e pluri-familiari, con montaggio in aree private (box o parcheggio all'aperto) e condivise (parco auto condominiale).

Per dare il via ai lavori è indispensabile avere i seguenti documenti:

  • SCIA (nulla osta per la realizzazione)
  • stima dei costi (impianto, esercizio, manutenzione)
  • generalità del soggetto incaricato della gestione e della manutenzione
  • numero di colonnine
  • progetto tecnico (corredato di calendario, segnaletica verticale e orizzontale, foto prima dell'inizio, inquadramento territoriale, particolari relativi all'installazione e alla costruzione).

Riguardo ad imprese e aree private ad accesso pubblico, l'infrastruttura può trovarsi in parcheggi o garage annessi al complesso edile di riferimento. Sul territorio italiano gli impianti per la ricarica dei veicoli elettrici devono essere conformi almeno al Modo 3 della Normativa Internazionale IEC 61850 (in particolare IEC 61851-1), cioè sistemi a corrente alternata con allacciamento permanente alla rete elettrica.

In particolare, il collegamento tra colonnina e vettura deve soddisfare 3 condizioni:

  • garantire continuità con il conduttore di protezione
  • attivare le funzionalità di controllo
  • permettere un inserimento agevole dei connettori.

Gli spazi pubblici e quelli adibiti alle flotte aziendali non necessitano di permessi comunali per essere realizzati.

Obblighi di installatori e operatori

Avere una colonnina di ricarica a portata di mano presenta vantaggi come la disponibilità immediata di energia elettrica e la velocità delle operazioni. Tuttavia, montaggio e mantenimento comportano dei doveri da parte di installatori e aziende fornitrici del servizio.

Gli obblighi riguardano, in gran parte, la prevenzione di esplosioni e incendi. Il rischio maggiore è relativo alle autorimesse con superficie pari o superiore a 300 m2, anche se non è più alto in presenza di auto elettriche. Fanno fede la Dichiarazione di Conformità dell'Installatore per spazi aperti e unità immobiliari private (come da D.M. 37 del 22 gennaio 2008) e il Regolamento Prevenzione Incendi per i condomini.

In merito alla già citata Circolare dei Vigili del Fuoco (valida su un orizzonte più ampio), tecnici e società fornitrici devono lavorare per soddisfare alcuni requisiti.

Ecco quali sono:

  • ammissione dei Modi 3 e 4 di ricarica
  • collocazione di estintori portatili
  • segnaletica area di ricarica
  • pulsante di sgancio dalla rete per le emergenze
  • documentazione a portata di mano
  • veicoli sottoposti regolarmente a revisioni e manutenzioni.

A condurre l'accertamento sulla sicurezza delle stazioni di ricarica di veicoli sono stati, oltre al Corpo dei Vigili del Fuoco, l'ENEA, il CUNA, il CEI, le case automobilistiche, le aziende costruttrici di colonnine e i professionisti in materia antincendio.

Obblighi degli installatori

Gli installatori delle colonnine elettriche sono elettricisti abilitati all'esercizio della professione e, preferibilmente, autorizzati dalla società fornitrice del servizio.

In particolare, devono attenersi alle seguenti regole per il montaggio :

  • rispetto dei requisiti tecnici e relativi alla sicurezza
  • rilascio di certificazioni emesse da un ente riconosciuto nel settore.

L'aderenza al progetto assicura un corretto dimensionamento del sistema elettrico in base agli spazi, un buon funzionamento e una lunga vita all'impianto. Inoltre tutela gli utilizzatori da eventuali pericoli per la salute (ad esempio, le scosse elettriche) e per l'ambiente circostante (incendi in primis).

Il secondo punto è strettamente collegato al primo, poiché rappresenta una garanzia per consumatori, amministratori e titolari di aziende. Solo grazie al benestare di organismi accreditati è possibile immettere sul mercato dei dispositivi sicuri, dopo una serie di test e controlli di qualità accurati.

Obblighi delle imprese fornitrici

Anche le imprese operanti nel settore devono offrire delle garanzie ai clienti, a partire da un'adeguata fornitura di energia elettrica e dall'immissione sul mercato di macchinari all'avanguardia.

Ecco le garanzie indispensabili:

  • manutenzione e sicurezza nelle stazioni di ricarica
  • informazioni corrette, chiare ed esaurienti su modalità e regole d'impiego.

La validità di un servizio si riconosce dalla tempestività del customer care e dall'efficienza degli interventi correttivi (nel momento in cui si verifica un guasto) e preventivi (al fine di evitare avarie sul nascere). Ma la tutela dei consumatori si estende all'abbattimento di altri rischi, quali la manomissione dei sistemi di pagamento, i furti di energia e la violazione dei dati.

Anche la completezza e l'univocità delle condizioni di utilizzo rientrano tra gli obblighi dei fornitori. Le aziende destinatarie dei dispositivi di ricarica hanno il diritto di sapere come si usano e dove sono ubicate le colonnine (anche con opportuna cartellonistica), quali sono le loro caratteristiche e i provvedimenti previsti in caso di inefficienze o impiego irregolare.

Ricarica di veicoli elettrici, le sanzioni per non ottemperanza ai regolamenti

Il mancato rispetto della normativa sulle colonnine di ricarica da parte di tecnici e costruttori può portare all'interruzione delle attività nelle stazioni di ricarica già avviate e alla sospensione coattiva dei lavori quando l'area sia ancora in fase di realizzazione.

Il Decreto Semplificazioni, infine, definisce i criteri per la sosta negli stalli destinati alla ricarica. Ogni vettura può accedere gratuitamente alla colonnina per un periodo massimo di 60 minuti consecutivi tra le 7 del mattino e le 23 di sera, mentre per il resto del tempo il limite decade.

Chi non rispetta la disposizione è passibile di segnalazione alla Polizia Municipale. La multa ammonta a 41-168 € al giorno per i veicoli a due ruote e sale a 87-345 € per le vetture a 4 ruote, sempre su base giornaliera. Quanto appena affermato vale anche per auto e moto elettriche.