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Come si compone la cornice normativa dei buoni regalo aziendali in Italia?

In Italia, la cornice normativa dei buoni regalo aziendali regolamenta degli aspetti importanti relativi alle relazioni tra i soggetti coinvolti nella produzione, cessione, erogazione e riscatto dei buoni regalo, quali:

 

-  La definizione di buono stesso con riferimento all’azienda emittente e a quella cliente;

 

-  Il trattamento fiscale dei buoni regalo, con particolare attenzione all’IVA.

 

La normativa dei buoni regalo aziendali determina innanzitutto quali rapporti intercorrono tra gli attori coinvolti nel processo che va dalla produzione alla spesa del buono. Si tratta di quattro marco relazioni tra:

 

-  L’azienda emittente e gli esercizi convenzionati aderenti all’iniziativa;

 

-  L’azienda emittente e la società cliente che acquisisce i buoni per la successiva erogazione;

 

-  L’azienda erogatrice e i propri beneficiari, dipendenti o partner;

 

-  I beneficiari e gli esercenti convenzionati.

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Con la ricezione della Direttiva 2016/1065/UE vi sono state modifiche recepite dall’Italia con leggi nazionali. Prima di tale direttiva, i buoni erano considerati come documenti di legittimazione, ovvero non presentanti un obbligo di anticipazione della cessione e dunque non sottoposti a IVA. Dal 01/01/2019, si definisce il buono come uno strumento che ha l’obbligo di essere accettato come corrispettivo per la cessione di beni o la prestazione di servizi. Viene anche fatta una distinzione tra buoni monouso e multiuso. Nel primo caso, è noto il luogo dell’operazione, ovvero il tipo di regime impositivo al momento dell’acquisizione del buono stesso. Nel secondo, tali elementi non sono noti.

 

Questa differenza determina un regime diverso di tassazione. Nel caso del  buono regalo monouso, la loro cessione è soggetti ad IVA, mentre nel caso dei buoni multiuso, l’Iva sarà interamente deducibile. Bisogna ricordare anche che un’eventuale applicazione dell’IVA interviene invece nel rapporto conclusivo tra beneficiario e distributore: la consegna del bene o la prestazione del servizio sono soggette ad IVA per l’esercente, il quale sarà tenuto a rilasciare al beneficiario uno scontrino o una fattura fiscale.

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